Informazioni ambientali
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE: Relazione
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI S.P.A. - ANNO 2021:
Verbale conferenza dei servizi
Allegato 1 - Piano di caratterizzazione
Allegato 2 - Relazione tecnica progetto
Allegato 3 - Relazione geologica e idrogeologica
Allegato 4 - Relazione tecnica impianto acque
Allegato 5 - Sistema di refrigerazione
Allegato 6 - Planimetria
PAES -APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC): Allegato energetico SEAP
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: L'autorizzazione integrata ambientale (AIA): é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).Competenza rilascio Provincia di Brescia, consultare il sito: https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/avvisi
Per ulteriori approfondimenti sia a livello locale, provinciale, regionale e nazionale consultare i siti degli altri enti con competenze in campo ambientale :
Provincia di Brescia http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente
ATS Brescia https://www.ats-brescia.it/
Regione Lombardia http://ita.arpalombardia.it/ITA/aree_tematiche/temi_ambientali_index.asp
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale http://www.isprambiente.gov.it/it
Corpo Forestale dello Stato http://www.carabinieri.it/
Ministero dell'Ambiente http://www.minambiente.it/
http://www.arpalombardia.it/Pages/Temi-Ambientali.aspx