Interventi straordinari e di emergenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.

Nel 2021 non sono stati adottati provvedimenti concernenti interventi straordinari di emergenza.

Nel 2020 non sono stati adottati provvedimenti concernenti interventi straordinari di emergenza.

Nel 2019 non sono stati adottati provvedimenti concernenti interventi straordinari di emergenza.

 

NEL 2015 NON SONO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI, INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Tavola

Contenuto inserito il 30-03-2015 aggiornato al 20-06-2022
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